Per le elezioni del Consiglio nazionale hanno il diritto di voto e di eleggibilità tutti i cittadini svizzeri che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età; essi possono sia eleggere sia presentarsi alle elezioni. Le elezioni per il Consiglio degli Stati non sono disciplinate a livello federale, ma da norme cantonali.
I compiti della Cancelleria federale
La Cancelleria federale è competente per il coordinamento dell’elezione del Consiglio nazionale, istruisce i Cantoni, procede alla ripartizione dei seggi tra i Cantoni, pubblica una guida all’attenzione degli elettori dei Cantoni in cui l'elezione ha luogo secondo il sistema proporzionale, controlla e sopprime eventuali candidature intercantonali multiple, redige il rapporto del Consiglio federale al Consiglio nazionale sulle elezioni e lo pubblica nel Foglio federale. La Cancelleria federale è inoltre responsabile del registro federale dei partiti.
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