Dal 1° gennaio 2011 è possibile trasmettere atti scritti ad autorità e tribunali anche per via elettronica. La Cancelleria federale pubblica le liste degli indirizzi delle autorità.
Dall'inizio del 2011, nell'ambito di diversi progetti legislativi della Confederazione concernenti l'organizzazione giudiziaria e le procedure, le parti hanno la possibilità di trasmettere atti scritti a tribunali o autorità anche per via elettronica. Il Consiglio federale ha disciplinato in due ordinanze le modalità di invio degli atti scritti delle parti come pure la spedizione di sentenze o decisioni formali per le diverse procedure.
Al fine di poter consegnare un atto scritto a un'autorità occorre conoscerne l'indirizzo elettronico, nonché eventuali restrizioni. A tale scopo, la Cancelleria federale pubblica su Internet una lista degli indirizzi delle autorità.